Art. 3.
(Organi della rappresentanza militare a livello intermedio).

      1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, Arma o Corpo armato, sono istituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).
      2. Per l'Esercito sono istituiti dodici COIR: due rappresentanti rispettivamente Sicilia e Sardegna e dieci derivanti dall'accorpamento di regioni amministrative limitrofe in funzione della popolazione militare presente sul rispettivo territorio. L'alto comando corrispondente è individuato in quello che nel territorio di competenza detiene il grado più elevato.
      3. Per la Marina militare i COIR istituiti corrispondono ai comandi ubicati nei comuni di La Spezia, di Taranto e di Augusta, oltre al COIR del Corpo delle capitanerie di porto.
      4. Per l'Aeronautica militare i COIR istituiti sono quattro e corrispondono ai comandi scuole, logistico, squadre e operativo delle Forze aeree.
      5. Per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza il numero dei COIR da istituire è stabilito di comune accordo dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.